Art. 61.
(Leggi di revisione statutaria).

      1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista

 

Pag. 51

dalla Costituzione per le leggi costituzionali, salvo quanto previsto dal presente articolo.
      2. L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al consiglio regionale.
      3. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo al consiglio regionale per il raggiungimento dell'intesa.
      4. Nel caso in cui l'intesa prevista al comma 3 venga raggiunta entro sei mesi dall'avvio del procedimento ovvero le Camere decidano di discostarsi dal testo proposto dal consiglio regionale o dal testo su cui si era raggiunta l'intesa, le Camere possono comunque adottare la legge costituzionale a maggioranza dei due terzi dei loro componenti.
      5. Le modificazioni approvate sono sottoposte a referendum popolare regionale qualora entro tre mesi ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della regione o un decimo dei componenti del consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.